ABUSI SESSUALI SU MINORI SEMPRE PERSEGUIBILI D’UFFICIO: COSI’ LA PROPOSTA DI LEGGE FERRANTI COLMA UN VUOTO NORMATIVO

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Per Cammino si tratta di una modifica fondamentale che di fatto colmerà un vuoto di tutela per le vittime di abuso sessuale nei confronti di minorenni di età compresa tra i dieci e i quattordici anni

Gli abusi sessuali sui minori saranno sempre perseguibili d’ufficio, senza distinzioni di età. E’ questa la sintesi della proposta di legge della Presidente della Commissione Giustizia della Camera On. Donatella Ferranti. Per la Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni si tratta di un ulteriore passo in avanti nella battaglia contro uno dei crimini più odiosi che si è dimostrato necessario per correggere un’incredibile incongruenza normativa che, secondo la legge in vigore, detta regole diverse a seconda delle fasce di età.

Allo stato attuale infatti la legge prevede che in caso di abusi sessuali nei confronti di persona minorenne di età inferiore a dieci anni si proceda sempre d’ufficio, mentre in caso di abusi sessuali su minori tra quattordici e diciotto anni si procede a querela di parte.

Ne deriva che nei casi di atti sessuali, anche in cambio di un corrispettivo con un minore di età compresa tra dieci e quattordici anni, la perseguibilità dei reati scatta soltanto a seguito di una querela da parte della persona offesa: ma questa deve essere proposta dagli esercenti la potestà genitoriale o dal tutore, oppure in assenza di un rappresentante legale o nel caso di conflitto di interesse tra il minore ed il suo rappresentante, da un curatore speciale nominato dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta del Pubblico Ministero. Un sistema complicato che non tutela.

La proposta di legge Ferranti interviene per colmare un vuoto normativo prevedendo d’ora in avanti la perseguibilità d’ufficio per ogni reato di abuso sessuale nei confronti di minori tra dieci e quattordici anni.

Secondo l’Avv. Anna Di Loreto, Responsabile del settore Penale di Cammino: “La Proposta di Legge Ferranti è condivisibile sotto un duplice profilo. Infatti, da un lato recupera appieno il concetto di violenza presunta, nei casi di atti sessuali con persone di età minore, anche senza sfruttamento a scopo di lucro, inserito con le leggi del 1996, del 1998 e del 2006 sulla violenza e sfruttamento sessuale. La relazione tra un minore e un adulto deve essere sempre considerata violenta perché il minore, in un’età compresa tra dieci e quattordici anni, assai difficilmente ha la facoltà di scegliere. Dall’altro lato elimina iter burocratici non proprio “brevissimi” (es: nomina curatore) che possono vanificare indagini e precludere interventi a tutela dei minori abusati.”

Cammino auspica anche l’inserimento di una norma transitoria che consentirebbe di applicare la nuova disciplina ai procedimenti relativi a fatti commessi prima della data della sua entrata in vigore.

 

LORENZO COLETTA

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